Art. 8 responsabilità professionale del personale sanitario - Tentativo obbligatorio di conciliazione (2024)

Obbligatorietà del tentativo di conciliazione (consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c., oppure mediazione)

L’art. 8 è specificamente volto a ridurre il contenzioso in materia di risarcimento da responsabilità sanitaria, attraverso forme di risoluzione “amichevoli” delle controversie, al duplice fine di evitare azioni risarcitorie civili “esplorative” o meramente ritorsive in danno della classe medica e di deflazionare i Tribunali italiani. La norma prevede l’introduzione di un tentativo obbligatorio di conciliazione a carico di chi intenda esercitare un'azione per il risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria innanzi al giudice civile; nello specifico, è previsto che costui sia tenuto preliminarmente ad intraprendere una delle seguenti vie:

- presentare ricorso, presso il giudice civile competente, per l’espletamento di una consulenza tecnica preventiva ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c.: tale ricorso (che di regola sarebbe facoltativo), è diretto a far nominare un CTU prima della causa, il quale dovrà innanzitutto verificare la sussistenza o meno della responsabilità sanitaria, e poi, eventualmente, quantificare i danni; in ogni caso, è previsto per legge che, prima di depositare la sua relazione, egli debba tentare di far raggiungere alle parti un accordo conciliativo (ossia una transazione, che porrebbe fine a monte al contenzioso);

- in alternativa, esperire il procedimento di mediazione: si tratta di una procedura stragiudiziale piuttosto rapida, da concludere entro tre mesi dal suo avvio, e da attivare innanzi ad un mediatore, ossia una figura professionale qualificata e imparziale, il quale, una volta verificata la disponibilità dei soggetti coinvolti nel procedimento ad una conciliazione, formula loro una proposta per il componimento della lite. Tale istituto, in alcune materie (tra cui quella in esame), è oggi previsto come condizione di procedibilità per chiunque intenda agire giudizialmente (ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28).

Il comma 2 stabilisce che la preventiva presentazione del ricorso ai sensi dell'articolo 696 bis è condizione per la procedibilità della successiva domanda giudiziale; lo stesso stabilisce in merito alla mediazione l'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, a cui l’articolo in commento fa rinvio.

L’ultimo periodo del comma 2 dispone che, se prima di avviare una causa civile la parte omette di esperire la consulenza tecnica preventiva ai sensi dell’art. 696 bis c.p.c. oppure questa non si è ancora conclusa, il giudice adito deve invitare l’interessato a presentare dinanzi a sé, entro 15 giorni, l’istanza di consulenza tecnica preventiva ovvero di completamento del procedimento.

Azione a seguito della mancata conciliazione

Il comma 3 prevede che la domanda divenga procedibile solo qualora la conciliazione non riesca o il relativo procedimento non si concluda entro il termine perentorio di sei mesi dal deposito del ricorso. In caso di mancata conciliazione, la domanda giudiziale deve essere tassativamente presentata ed esaminata nell'ambito del procedimento sommario di cognizione, di cui agli art. 702 bis e seguenti del c.p.c., ferma restando l'ipotesi che il giudice ravvisi, in base alle difese svolte dalle parti, l'esigenza di un'istruzione non sommaria e che, di conseguenza, fissi, con ordinanza non impugnabile, l'udienza per il procedimento ordinario di cognizione. A differenza di quanto avviene ordinariamente nelle cause civili, in questo caso non si ha la riassunzione di un giudizio che era già stato iniziato, ma piuttosto un onere di depositare un nuovo atto introduttivo, anche se indirizzato allo stesso giudice che precedentemente aveva ritenuto mancante la condizione di procedibilità.

Il procedimento sommario di cognizione di cui agli art. 702 bis ss. c.p.c. consiste in un procedimento giudiziale con forme semplificate, caratterizzato dalla “sommarietà” della fase procedimentale ed istruttoria e per questo è tendenzialmente più rapido e meno complesso di quello ordinario; gli atti introduttivi – ricorso e memoria di costituzione – devono comunque essere predisposti in modo completo.

Partecipazione al procedimento di consulenza tecnica preventiva

Il comma 4 specifica che la partecipazione al procedimento di consulenza tecnica preventiva è obbligatoria per tutte le parti, comprese le imprese di assicurazione, le quali hanno l'obbligo di formulare l'offerta di risarcimento del danno oppure di comunicare i motivi per cui ritengono di non formularla; se non provvedono in tal senso e la sentenza è favorevole al danneggiato, è prevista una sanzione “indiretta”: il giudice deve trasmettere copia della sentenza all’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) “per gli adempimenti di propria competenza”. Alla luce di tale disposizione, sembrerebbe che la norma presupponga un litisconsorzio necessario della compagnia assicurativa ai procedimenti di cui sopra ed alla causa, in analogia a quanto accade in materia di circolazione stradale.

Anche in caso di mancata partecipazione delle altre parti è prevista una sanzione: il giudice, con il provvedimento che definisce il giudizio, è tenuto a condannarle al pagamento delle spese di consulenza e di lite, indipendentemente dall’esito del giudizio, oltre che ad una pena pecuniaria, determinata equitativamente, in favore della parte che è comparsa alla conciliazione.

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