Articolo 8 Costituzione: spiegazione e commento (2024)

Cosa dice e cosa significa l’art. 8 Cost. sul riconoscimento di tutte le confessioni religiose.

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Indice

L’Italia è uno Stato laico

Dopo aver disciplinato i rapporti tra Stato e Chiesa, la Costituzione regola i rapporti con le altre religioni a cui riconosce libertà di culto purché non contrasti con le norme del nostro ordinamento giuridico.

In base all’articolo 8 della Costituzione, la Repubblica si impegna ad attribuire uguale spazio e tutela a tutte le confessioni religiose. Tant’è che le bestemmie costituiscono un illecito amministrativo, indipendentemente dalla divinità vituperata, sia essa quella cristiana, musulmana, induista e così via.

Mentre però l’accordo con la religione cattolica viene disciplinato da accordi internazionali, essendo il Vaticano un vero e proprio Stato, le intese con i culti diversi da quello cattolico vengono considerate come semplici convenzioni di diritto pubblico interno: è la legge pertanto, e non un trattato internazionale, a disciplinare tali patti. Questo perché l’articolo 7 regola i rapporti tra due Stati diversi mentre l’articolo 8 si rivolge ai fedeli, ai cittadini.

Potrà sembrare strano ma ad oggi i musulmani, che dopo i cattolici formano la più grande comunità religiosa in Italia (con circa un milione e mezzo di credenti), non hanno ancora un’intesa con lo Stato italiano. Ne hanno una invece i valdesi (con una legge del 1984, successivamente modificata nel 1993 e nel 2009), gli ebrei (leggi del 1989 e del 1996), l’Unione delle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno (leggi del 1988, del 1996, del 2009). I Testimoni di Geova hanno sottoscritto un’intesa che però il Parlamento non ha ancora tradotto in legge.

Tutte le religioni sono davvero uguali?

L’articolo 8 conferma la laicità dello Stato italiano. «Laicità» non significa indifferenza nei confronti della religione, ma uguale tutela del sentimento religioso del singolo, indipendentemente dalla confessione che esprime. Uno Stato è laico quando non fa propria alcuna confessione religiosa ma riconosce a tutte uguale trattamento (al contrario di uno Stato «ateo» che invece mostra ostilità verso ogni tipo di religione fino a vietarne le pratiche).

L’articolo 8 dovrebbe essere l’ennesima conferma del principio di uguaglianza, in questo caso applicato alla religione. Premessa smentita dai fatti. Già il solo fatto di aver relegato la libertà di culto ad un articolo successivo a quello relativo ai rapporti col Vaticano la dice lunga sul diverso trattamento tra le fedi. Abbiamo un intero articolo dedicato al cattolicesimo e un altro, quello successivo, a tutte le altre religioni. Tant’è che in passato non sono mancate proposte volte ad abrogare l’articolo 7 per far rientrare anche il cattolicesimo sotto l’ombrello del più generale articolo 8. Inutile dire che fine abbiano fatto tali iniziative.

Nel nostro Paese, la religione cattolica ha ancora una posizione nettamente privilegiata avendo influenzato per secoli la nostra vita sociale, politica, culturale ed artistica. Nelle scuole, ad esempio, permane solo l’insegnamento della religione cattolica, seppur facoltativo. La richiesta di un bambino musulmano di approfondire i cardini della propria fede non troverebbe accoglimento. Un alunno che voglia appendere in classe, accanto al crocifisso, la foto del Buddha difficilmente verrebbe accontentato.

Ciò nonostante col tempo sono stati fatti numerosi passi in avanti. Ad esempio è stata prevista un’alimentazione differenziata nelle scuole e nelle caserme per venir incontro alle esigenze dei musulmani la cui religione vieta loro di mangiare carne di maiale e derivati. In favore degli stessi cittadini islamici sono state previste inoltre regole che consentano di rispettare il periodo di digiuno durante l’anno (il ramadan). La giurisprudenza ha ammesso l’utilizzo del burqa in luoghi pubblici, nonostante il divieto generale di oscurare il volto.

L’articolo 8 ricorda però che il culto delle religioni non può mai andare a dispetto dei principi generali del nostro ordinamento. Pertanto, ad esempio, seppur il testimone di Geova è libero di rischiare la morte pur di non subire una trasfusione del sangue – vietata dal proprio credo – quanto si tratta invece di un minorenne la legge prevede che il giudice nomini un curatore speciale autorizzando in tal modo ogni pratica medica in favore del malato, estromettendo i genitori dalle decisioni relative alla salute del figlio.

Ed ancora, anche se una religione ammette la poligamia, nel nostro Paese essa costituisce un reato. Così come sono reato tutte le vessazioni ai danni delle donne che, invece, in alcune culture sono ammesse e anzi normali, né si può invocare, a riguardo, l’ignoranza sulla legge. È nullo il matrimonio imposto dai genitori. Sono puniti penalmente gli interventi chirurgici per mutilare gli organi genitali femminili (la cosiddetta infibulazione) e così via.

Il satanismo può essere una religione?

L’articolo 8 della Costituzione è talmente ampio da non escludere alcuna religione o setta dal riconoscimento del diritto di culto, anche quelle che nel 1947 non erano ancora nate.

Ci si potrebbe allora chiedere se anche il satanismo riceva tutela dallo Stato. Anche se la cosa potrà suscitare una certa meraviglia, non esiste alcuna norma che vieti il culto di Satana. Il satanismo non è reato, a meno che non si concretizzi o non sia accompagnato da atti illeciti o contrari al buon costume. riti satanici sono legali, a meno che per compierli non occorra commettere un reato. Ad esempio, è noto che, soprattutto in passato, i riti satanici venissero celebrati sacrificando degli animali. Ebbene, questo tipo di condotta costituisce un reato, in quanto la legge punisce con la reclusione ogni uccisione ingiustificata di un animale.

Dunque, tutte le volte che per la celebrazione di un rito satanico si infrange una norma penale, scatta il reato. Ciò significa che, di per sé, riunirsi per un rito in cui si inneggia al diavolo oppure si adorano potenze demoniache non costituisce un illecito penalmente perseguibile.

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Author: Jerrold Considine

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